Tribunale di Ascoli Piceno sospensione provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 18.12.2023 – Bilanciamento di interessi

Il Tribunale di Ascoli Piceno, nel decidere in ordine alla domanda cautelare di sospensione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo concesso in favore di una società di cartolarizzazione che agiva per un credito bancario, ha ritenuto che, “in un’ottica di bilanciamento di interessi”, a fronte delle garanzie reali già in possesso della ingiungete, potesse essere concessa la misura richiesta dalla opponente.

Quest’ultima, infatti, patrocinata dall’ Avv. Alessio Orsini, all’esito del giudizio potrebbe vedersi completamente esdebitata in ragione della rilevata nullità della fideiussione.

 

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Tribunale di Imperia Sentenza del 29.11.2023 – Improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare – carenza di titolarità del diritto

Il Tribunale di Imperia ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice dell’esecuzione aveva disposto l’improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare e la cancellazione del pignoramento.

Il giudizio in questione si è svolto in seguito all’opposizione spiegata da una società di cartolarizzazione che era intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare, dichiarata improcedibile e quindi estinta dal Giudice dell’esecuzione.

Il motivo di tale improcedibilità venne ravvisato nel fatto che la società di cartolarizzazione, intervenuta quale asserita cessionaria del credito della Banca procedente, non aveva dimostrato l’acquisto del credito.

A tal proposito, sia il Giudice dell’esecuzione che quello del merito, hanno ritenuto inidonea la produzione della Gazzetta Ufficiale, in quanto “gli elementi volti ad identificare i rapporti creditizi ceduti, per la loro ampiezza/indeterminatezza/indeterminabilità, non consentono di individuare senza incertezze il rapporto oggetto della cessione ovvero l’inclusione fra questi del contratto di mutuo”.

Oltre a ciò, gli esecutati avevano prodotto, per il tramite del proprio difensore, Avv. Alessio Orsini, delle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale ove si dava atto della cessione da parte della medesima Banca ad altre società di cartolarizzazione, ove venivano utilizzati analoghi criteri descrittivi.

In ragione di ciò, “Senza la possibilità di vedere i rispettivi contratti di cessione, è impossibile comprendere se gli asseriti crediti siano stati effettivamente ceduti e a chi. I criteri identificativi risultano, infatti, del tutto sovrapponibili, mutando solamente l’arco temporale in cui sono sorti, ovvero dal 1979 al 2021 per la … 4 e dal 1984 al 2019 per la … 3, con l’effetto che anche la cessione pregressa a BUONCONSIGLIO 3 potrebbe in ipotesi ricomprendere il mutuo GONELLA del 2.8.2005 oggetto di contesa”.

Ed ancora, non è stato ritenuto idoneo un “contratto di cessione dei crediti dalla dante causa Banca di … non integrale, privo di sottoscrizione e di data certa opponibile ex art. 2704 cc e non conforme all’originale. Non conformità tempestivamente eccepita dall’allora opponente, oggi opposta, che faceva apparire l’atto al più come un documento di formazione unilaterale della creditrice, inidoneo ad integrare il termini specifici il contenuto della cessione in blocco e «con essa ad assolvere alla prova inequivoca della sua incorporazione» (ord. GE), ossia che «la cessione abbia avuto ad oggetto anche i crediti oggetto di causa» (ord. GE; Trib. Ferrara 21.03.2022)”.

Infine, ha altresì’ ritenuto inidonea la dichiarazione di cessione in quanto, “la dichiarazione di cessione della cedente, come già osservato, in assenza di ulteriori elementi probatori, assenti nella specie, non è idonea a sostituire il deposito dell’atto di cessione”.

 

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Corte d’Appello di Ancona Sentenza non def. 29.09.2023 – Nullità fideiussione consumatore – Nullità della deroga ai termini di decadenza ex art. 1957 c.c. – Anatocismo mancata indicazione del tasso effettivo creditore

La Corte d’Appello di Ancona, in accoglimento dell’appello spiegato con il patrocinio del’ Avv. Alessio Orsini, ha disposto la nullità della clausola di deroga del termine di decadenza dell’art. 1957 c.c.

Tribunale di Macerata ordinanza del 18.09.2023 – Rigetto istanza provvisoria esecuzione – Decadenza fideiussione – Rischio di risarcibilità società di cartolarizzazione

Il Tribunale di Macerata, con l’interessante ordinanza in commento, recependo le argomentazioni spese dall’Avv. Alessio Orsini, quale difensore dell’opponente, ha ritenuto fondata l’eccezione di decadenza dal diritto ex art. 1957 c.c. nei confronti del fideiussore.

Tale motivo di opposizione potrebbe infatti comportare la revoca integrale del decreto ingiuntivo.

Dal punto di vista del periculum, poi, il Tribunale ritiene che costituisca un “concreto motivo di allarme per gli opponenti”, il fatto che la società di cartolarizzazione goda di un patrimonio separato non aggredibile e quindi non offra garanzie di risarcibilità nel caso in cui dovesse incassare somme potenzialmente non dovute.

 

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Tribunale di Ascoli Piceno Sentenza 26.05.2023 – Carenza di titolarità del diritto – Rigetto integrale richiesta di pagamento di € 296.668,07

Il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto l’opposizione spiegata ai sensi dell’art. 615 co. 1 c.p.c. spiegata dai mutuatari, assistiti dall’ Avv. Alessio Orsini, contro l’atto di precetto con il quale una società di cartolarizzazione chiedeva il pagamento di € 296.688,07 dovuti in ragione di un contratto di mutuo.

Il Tribunale ha ritenuto che l’acquisto del credito non sia stato dimostrato in quanto l’asserita creditrice non ha dimostrato i “numerosissimi (ben 14, oltre a 12 cause di esclusione) – criteri indicati nel suddetto avviso in G.U.”, chiarendo come, “la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, poiché avviso della cessione non significa prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cassazione, Sezione terza, 13.09.2018 n. 22268, nonché Cass. 31.01.2019, n. 2780 sulla imprescindibilità della prova dell'avvenuta cessione di quello specifico credito)”.

In ragione di quanto sopra, è stata dichiarata la nullità del precetto e quindi gli opponenti nulla dovranno pagare alla società di cartolarizzazione.

 

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Tribunale di Rovigo febbraio 2023 – Carenza di titolarità del diritto – Rigetto della domanda di revocatoria del Fondo patrimoniale e del conferimento di beni in una Società

Il Tribunale di Rovigo ha rigettato la domanda di una società di cartolarizzazione volta a chiedere la revocatoria di un Fondo patrimoniale e di un atto di conferimento di beni immobili in una Società, accogliento l’eccezione di carenza di titolarità del diritto dell’asserita creditrice.

L’azione era stata promossa da una società di cartolarizzazione che si era asserita titolare di un diritto di credito di cui però non ha dimostrato l’acquisto.

Il Giudice ha preliminarmente rilevato come seppure l’azione revocatoria possa essere proposta anche sulla scorta di un credito litigioso, debba in ogni caso essere certa la titolarità del diritto, quale presupposto della domanda.

Dopo aver osservato come l’eccezione di carenza di titolarità del diritto sia rilevabile anche d’ufficio, ha ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza di Legittimità in ordine al fatto che la Gazzetta Ufficiale non dimostri l’avvenuta inclusione di uno specifico credito all’interno della cessione.

A tal fine non è idonea nemmeno un elenco di codici e la dichiarazione della Banca cedente.

 

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Tribunale di Roma Sez. Specializzata in materia di Impresa – Revoca integrale decreto ing. per mancanza estratti conto – Nullità parziale fideiussione di € 382.500,00 per utilizzo del modello ABI - Decadenza dal diritto di agire ex art. 1957 c.c. – Revoca

Preliminarmente la sez. specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma ha ritenuto carente la prova del credito per mancata produzione della serie completa degli estratti conto, sia di quella iniziale che di quella finale.

Ciò ha comportato, anche alla luce dei vizi del contratto in punto di interessi ed oneri ultra-legali ed interessi anatocistici, l’impossibilità di ricostruire il saldo di conto corrente anche a mezzo di una CTU.

Oltre a ciò, il Tribunale ha accolto la domanda di nullità della fideiussione, ritenendo che le clausole 2 e 6 del contratto fossero la pedissequa riproduzione di quelle del modello ABI.

Essendo quindi nulla la deroga al termine entro cui agire ex art. 1957 c.c., la fideiussione sarebbe stata comunque inefficacie per decorrenza del termine di decadenza.

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Tribunale di Velletri Sentenza del 22.12.2022 – Revoca decreto ingiuntivo € 119.268,15 – Mancata partecipazione della Banca alla procedura di mediazione

In accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da una società e dai fideiussori, con il patrocinio dell’ Avv. Alessio Orsini, il Tribunale di Velletri ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo di € 119.268,15 emesso sulla scorta di un finanziamento e di un conto corrente.

In particolare, gli opponenti hanno eccepito la mancata partecipazione della Banca all’incontro di mediazione, non essendo a tal fine sufficiente una mera procura autenticata dal proprio difensore che, quindi, poteva ritenersi dotato dei poteri di rappresentanza processuale e non sostanziale.

Quale conseguenza dell’improcedibilità, il Tribunale ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo.

 

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Tribunale di Imperia 01.12.2022 – Sospensione procedura esecutiva immobiliare per un credito di € 324.150,67 – Carenza di prova titolarità del diritto

Il Giudice dell’ Esecuzione del Tribunale di Imperia con provvedimento del 01.12.2022 in accoglimento dell’opposizione spiegata con il patrocinio dell’ Avv. Alessio Orsini ha disposto la sospensione della procedura esecutiva immobiliare.

In particolare, a fondamento dell’opposizione, è stata dedotta la carenza di prova in ordine all’inclusione degli specifici crediti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione.

 

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Tribunale di Ascoli Piceno Sentenza del 28.11.2022 – Affidamento di fatto – Rilevanza Da un debito di € 73.476,34 ad un credito di € 42.348,61 con un differenziale di € 115.824,95 a favore del correntista

Con decisione del 28.11.2022, il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento dell’opposizione spiegata dalla società correntista e dai fideiussori, tutti patrocinati dall’ Avv. Alessio Orsini, ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato di pagare € 73.476,34 ed ha ricalcolato un saldo creditore in favore della correntista di € 42.348,61.

 

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Tribunale di Rovigo Sentenza del 08.11.2022 – Carenza di prova della titolarità del diritto Revoca di un decreto ingiuntivo di € 278.782,18

Con decisione del 08.11.2022, il Tribunale di Rovigo, in accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla società mutuataria e dal fideiussore, tutti patrocinati dall’ Avv. Alessio Orsini, ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato di pagare € 278.782,18.

 

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Corte D’App. di Bologna Sent. 19.10.2022 – Revoca integrale del decreto ingiuntiv di € 75.000,00 – Mancato assolvimento dell’onere probatorio e illegittima remissione in termini – Mancata produzione estratti conto – Mancata produzione della fideiussione

La Corte D’Appello di Bologna in accoglimento dell’atto di gravame presentato dalla società correntista e dai due fideiussori, tutti assistiti dall’ Avv. Alessio Orsini, ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo di € 75.000,00 emesso dal Tribunale di Ravenna.

Con il primo motivo di appello, è stata rilevata l’inammissibilità della produzione tardiva degli estratti conto e quindi l’erroneità del provvedimento con cui il Tribunale di Ravenna concedeva la remissione in termini.

Difatti, quando la convenuta opposta depositava istanza di remissione in termini per la produzione della seconda memoria istruttoria, in realtà non erano ancora decorsi i termini perentori, motivo per il quale avrebbe potuto rimediare al precedente errore nel deposito.

Risultando tardiva la produzione della seconda memoria con i relativi estratti conto allegati, la Corte D’Appello ha ritenuto che la domanda di pagamento fosse sfornita di prova, non essendo a tal fine sufficiente il certificato ex art. 50 TUB.

La Corte D’Appello ha altresì accolto il secondo motivo inerente la mancata produzione del contratto di fideiussione, non essendo sufficiente il solo deposito dell’aumento di massimale.

In ragione di ciò, è stata accolta l’eccezione di decadenza dal diritto di agire ex art. 1957 c.c. con conseguente inefficacia della fideiussione.

In riforma quindi della Sentenza di primo grado, sia la società che i fideiussori sono stati completamente esdebitati dall’ingiunzione di € 75.000,00.

 

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