Opposizione al precetto e all'esecuzione
Può accadere che le Banche decidano di notificare direttamente un atto di precetto sulla scorta di un mutuo ipotecario o fondiario, senza quindi richiedere un decreto ingiuntivo.
Può accadere che le Banche decidano di notificare direttamente un atto di precetto sulla scorta di un mutuo ipotecario o fondiario, senza quindi richiedere un decreto ingiuntivo.
Ciò è possibile poiché generalmente ai mutui è apposta una clausola esecutiva che li rende titoli stragiudiziali utilmente spendibili in sede esecutiva.
Avverso tali richieste di pagamento, però, è possibile proporre opposizione.
Difatti, l’art. 615 I° co. c.p.c. consente di proporre opposizione all’esecuzione, quando ancora non intrapresa, notificando a controparte un atto di citazione, incardinando così un giudizio di merito.
Quando invece la Banca ha già notificato il pignoramento, è possibile valutare una opposizione all’esecuzione in ragione del secondo comma dell’art. 615 c.p.c., all’esito del quale il Giudice dell’Esecuzione deciderà se sospendere, o meno, la procedura esecutiva.
Nel valutare un'opposizione all’esecuzione, devono essere attentamente esaminati i titoli, al fine di comprendere se possano ritenersi idonei a fondare una procedura esecutiva, così come va analizzata la pretesa nel merito. Il mutuo, infatti, potrebbe essere affetto da plurime irregolarità e vizi, che vanno da profili di indeterminatezza, all’anatocismo e nei casi più gravi può ricorrere il superamento dei c.d. tassi soglia.
E’ quindi importante reperire e studiare il dato contrattuale e contabile e lo Studio dell’Avv. Alessio Orsini è in grado di fornire assistenza per ogni necessità, anche finalizzata alla richiesta e reperimento della documentazione.
Sul sito sono consultabili i numerosi provvedimenti di sospensione delle procedure esecutive o di efficacia esecutiva dei titoli ottenuti in diversi Tribunali Italiani.
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