Accesso al fondo di solidarietà per le vittime di usura ed estorsione
Il Fondo di solidarietà offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli estorsori, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale
In favore di chi denunci condotte estorsive, ovvero, “agli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione” (art. 3 della l.44/99), è prevista, agli artt. 1 e ss. della l. 44/99, “una elargizione a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito”, mentre, in favore di chi denunci fatti penalmente rilevanti d’usura, è previsto un mutuo decennale a tasso zero (art. 14 della legge 108/96, modificato dall’art. 145 n. 27 della legge 23.12.2000 n. 388).
In punto di commisurazione del danno, ai fini della richiesta del mutuo decennale a tasso zero, si da atto che il Comitato di Solidarietà, deputato a deliberare sulla concessione delle provvidenze economiche, aveva adottato un orientamento discriminatorio nei confronti delle vittime di usura perpetrata da istituti bancari, rispetto a quelli della criminalità che potremmo definire impropriamente “comune”.
Sennonché, con parere del Consiglio di Stato n. 2879 del 2007, a seguito di Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica (promosso nel caso “Orsini”), tale indirizzo venne fermamente censurato.
Pertanto, nel caso in cui vengano denunciati fatti penalmente rilevanti, di usura ed/o estorsione, potrà essere presentata apposita istanza, nella quale si dovrà dare atto della denuncia presentata e della quantificazione del danno patito dalle illegittime condotte.
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