Cassazione decreto 16.07.2024 – Revoca integrale del decreto ingiuntivo mancanza della parte iniziale degli estratti conto

La Suprema Corte di Cassazione, con decreto del 16.07.2024, ha dichiarato estinto un ricorso che la Banca aveva spiegato contro la decisione della Corte D’Appello di Bologna, la quale aveva accolto il gravame spiegato dal fideiussore di un correntista, assistito dall’ Avv. Alessio Orsini in tutti e 3 i gradi di giudizio.

La vicenda ha riguardato una iniziale opposizione a decreto ingiuntivo che, era stata decisa dal Tribunale di Rimini, con una Sentenza che aveva condannato il correntista e il fideiussore a pagare un saldo di conto corrente ricalcolato al netto degli illegittimi addebiti, partendo da un saldo zero, stante la mancanza degli estratti conto iniziali.

Sennonché, la Sentenza veniva appellata evidenziando come non fosse possibile applicare il criterio di ricostruzione del saldo zero, in quando la carenza della serie iniziale degli estratti conto avrebbe potuto portare a credito il saldo per una somma non quantificabile.

In accoglimento dello spiegato gravame, la Corte D’Appello di Bologna, facendo applicazione dei consolidati principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, riteneva che la Banca non avesse assolto al proprio onere probatorio, revocando quindi integralmente il decreto ingiuntivo.

Spiegava quindi ricorso per Cassazione la Banca dolendosi del fatto che la Corte D’Appello non avesse considerato “una pluralità di elementi probatori, tra cui alcuni documenti contrattuali relativi ai rapporti intercorsi tra le parti e una «lista movimenti contabili dal 1998 al 2015»: deduce l’istante che tali risultanze «ben avrebbero potuto consentire al Giudicante di verificare effettivamente se la banca avesse adempiuto all'onere della prova circa la negatività del saldo intermedio e l'impossibilità di un saldo positivo per il cliente nonostante l'epurazione di interessi anatocistici, o ultralegali e commissioni di massimo scoperto, con conseguente possibilità di confermare la legittima applicazione del cosiddetto ‘saldo zero’”.

La Suprema Corte di Cassazione, ha ritenuto che la Corte D’Appello di Bologna avesse fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale, la domanda della Banca debba essere respinta quando, a fronte dell’applicazione di interessi o oneri indebiti (es. anatocismo), non sia possibile escludere che, con riferimento al saldo intermedio, il correntista potesse aver maturato un credito di imprecisato valore (Cass. 2019 n. 11543).

Con riferimento al mancato utilizzo di documenti alternativi agli estratti conto, la Suprema Corte ha ritenuto che fosse una valutazione di merito non suscettibile di scrutinio in sede di Legittimità.

In ragione delle sopra estese motivazioni, la Suprema Corte aveva dapprima proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dichiarando successivamente estinto il ricorso.

 

 

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