La Corte D’Appello di Genova, ha accolto l’appello spiegato con il patrocinio dell’ Avv. Alessio Orsini, enunciando importanti principi sia in materia di conto corrente che di fideiussione.
Con riferimento al rapporto di conto corrente, ha accolto il gravame nella parte in cui è stato contestato che il rapporto di conto corrente dovesse essere ricostruito con i tassi sostitutivi BOT, in quanto, seppure fosse pacifica la concessione di un affidamento di € 35.000,00, non era stato disciplinato il relativo tasso d’interesse.
Difatti, in atti venne depositato anche il contratto di apertura del conto che, però, disciplinava il mero “tasso per lo scoperto” e non quello per il fido.
Accolta anche l’eccezione di illegittimità della clausola disciplinante la c.m.s. che ne indicava solo la misura percentuale, “senza alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata ed alla sua periodicità” e anche quella di illegittima applicazione delle commissioni di istruttoria veloce, poiché non previste in contratto.
Per ciò che poi attiene alla fideiussione, la Corte D’Appello ha correttamente rilevato come il contratto oggetto di giudizio contenesse gli articoli n. 2, 4 e 6 del modello ABI dichiarato illegittimo con provvedimento dell’Antitrust e della Banca D’Italia del 02.05.2005.
In ragione di ciò, la Corte ha osservato che le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga all’art. 1957 dovessero essere dichiarate nulle, così come stabilito dalla Sentenza delle SSUU del 30.12.2021, n.41994.
Precisa, inoltre, che “La nullità parziale del contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo”.
Nel caso di specie, in ragione della nullità della clausola di deroga al termine di cui all’art. 1957 c.c. ne discende “l’accoglibilità del motivo di impugnazione proposto” e quindi la decadenza della Banca dal proporre la domanda di pagamento nei confronti del fideiussore, essendo ampiamente decorso il termine semestrale di decadenza.
All’esito del giudizio, il debitore principale si è visto ridurre l’importo ingiunto, da € 55.650,06, alla minor somma di € 18.976,07, mentre il fideiussore è stato totalmente esdebitato in ragione della decadenza maturata.
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Il Tribunale di Ascoli Piceno, nel decidere in ordine alla domanda cautelare di sospensione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo concesso in favore di una società di cartolarizzazione che agiva per un credito bancario, ha ritenuto che, “in un’ottica di bilanciamento di interessi”, a fronte delle garanzie reali già in possesso della ingiungete, potesse essere concessa la misura richiesta dalla opponente.
Quest’ultima, infatti, patrocinata dall’ Avv. Alessio Orsini, all’esito del giudizio potrebbe vedersi completamente esdebitata in ragione della rilevata nullità della fideiussione.
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Il Tribunale di Imperia ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice dell’esecuzione aveva disposto l’improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare e la cancellazione del pignoramento.
Il giudizio in questione si è svolto in seguito all’opposizione spiegata da una società di cartolarizzazione che era intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare, dichiarata improcedibile e quindi estinta dal Giudice dell’esecuzione.
Il motivo di tale improcedibilità venne ravvisato nel fatto che la società di cartolarizzazione, intervenuta quale asserita cessionaria del credito della Banca procedente, non aveva dimostrato l’acquisto del credito.
A tal proposito, sia il Giudice dell’esecuzione che quello del merito, hanno ritenuto inidonea la produzione della Gazzetta Ufficiale, in quanto “gli elementi volti ad identificare i rapporti creditizi ceduti, per la loro ampiezza/indeterminatezza/indeterminabilità, non consentono di individuare senza incertezze il rapporto oggetto della cessione ovvero l’inclusione fra questi del contratto di mutuo”.
Oltre a ciò, gli esecutati avevano prodotto, per il tramite del proprio difensore, Avv. Alessio Orsini, delle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale ove si dava atto della cessione da parte della medesima Banca ad altre società di cartolarizzazione, ove venivano utilizzati analoghi criteri descrittivi.
In ragione di ciò, “Senza la possibilità di vedere i rispettivi contratti di cessione, è impossibile comprendere se gli asseriti crediti siano stati effettivamente ceduti e a chi. I criteri identificativi risultano, infatti, del tutto sovrapponibili, mutando solamente l’arco temporale in cui sono sorti, ovvero dal 1979 al 2021 per la … 4 e dal 1984 al 2019 per la … 3, con l’effetto che anche la cessione pregressa a BUONCONSIGLIO 3 potrebbe in ipotesi ricomprendere il mutuo GONELLA del 2.8.2005 oggetto di contesa”.
Ed ancora, non è stato ritenuto idoneo un “contratto di cessione dei crediti dalla dante causa Banca di … non integrale, privo di sottoscrizione e di data certa opponibile ex art. 2704 cc e non conforme all’originale. Non conformità tempestivamente eccepita dall’allora opponente, oggi opposta, che faceva apparire l’atto al più come un documento di formazione unilaterale della creditrice, inidoneo ad integrare il termini specifici il contenuto della cessione in blocco e «con essa ad assolvere alla prova inequivoca della sua incorporazione» (ord. GE), ossia che «la cessione abbia avuto ad oggetto anche i crediti oggetto di causa» (ord. GE; Trib. Ferrara 21.03.2022)”.
Infine, ha altresì’ ritenuto inidonea la dichiarazione di cessione in quanto, “la dichiarazione di cessione della cedente, come già osservato, in assenza di ulteriori elementi probatori, assenti nella specie, non è idonea a sostituire il deposito dell’atto di cessione”.
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La Corte d’Appello di Ancona, in accoglimento dell’appello spiegato con il patrocinio del’ Avv. Alessio Orsini, ha disposto la nullità della clausola di deroga del termine di decadenza dell’art. 1957 c.c.
Il Tribunale di Macerata, con l’interessante ordinanza in commento, recependo le argomentazioni spese dall’Avv. Alessio Orsini, quale difensore dell’opponente, ha ritenuto fondata l’eccezione di decadenza dal diritto ex art. 1957 c.c. nei confronti del fideiussore.
Tale motivo di opposizione potrebbe infatti comportare la revoca integrale del decreto ingiuntivo.
Dal punto di vista del periculum, poi, il Tribunale ritiene che costituisca un “concreto motivo di allarme per gli opponenti”, il fatto che la società di cartolarizzazione goda di un patrimonio separato non aggredibile e quindi non offra garanzie di risarcibilità nel caso in cui dovesse incassare somme potenzialmente non dovute.
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Il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto l’opposizione spiegata ai sensi dell’art. 615 co. 1 c.p.c. spiegata dai mutuatari, assistiti dall’ Avv. Alessio Orsini, contro l’atto di precetto con il quale una società di cartolarizzazione chiedeva il pagamento di € 296.688,07 dovuti in ragione di un contratto di mutuo.
Il Tribunale ha ritenuto che l’acquisto del credito non sia stato dimostrato in quanto l’asserita creditrice non ha dimostrato i “numerosissimi (ben 14, oltre a 12 cause di esclusione) – criteri indicati nel suddetto avviso in G.U.”, chiarendo come, “la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, poiché avviso della cessione non significa prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cassazione, Sezione terza, 13.09.2018 n. 22268, nonché Cass. 31.01.2019, n. 2780 sulla imprescindibilità della prova dell'avvenuta cessione di quello specifico credito)”.
In ragione di quanto sopra, è stata dichiarata la nullità del precetto e quindi gli opponenti nulla dovranno pagare alla società di cartolarizzazione.
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Il Tribunale di Rovigo ha rigettato la domanda di una società di cartolarizzazione volta a chiedere la revocatoria di un Fondo patrimoniale e di un atto di conferimento di beni immobili in una Società, accogliento l’eccezione di carenza di titolarità del diritto dell’asserita creditrice.
L’azione era stata promossa da una società di cartolarizzazione che si era asserita titolare di un diritto di credito di cui però non ha dimostrato l’acquisto.
Il Giudice ha preliminarmente rilevato come seppure l’azione revocatoria possa essere proposta anche sulla scorta di un credito litigioso, debba in ogni caso essere certa la titolarità del diritto, quale presupposto della domanda.
Dopo aver osservato come l’eccezione di carenza di titolarità del diritto sia rilevabile anche d’ufficio, ha ribadito quanto affermato dalla giurisprudenza di Legittimità in ordine al fatto che la Gazzetta Ufficiale non dimostri l’avvenuta inclusione di uno specifico credito all’interno della cessione.
A tal fine non è idonea nemmeno un elenco di codici e la dichiarazione della Banca cedente.
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Preliminarmente la sez. specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma ha ritenuto carente la prova del credito per mancata produzione della serie completa degli estratti conto, sia di quella iniziale che di quella finale.
Ciò ha comportato, anche alla luce dei vizi del contratto in punto di interessi ed oneri ultra-legali ed interessi anatocistici, l’impossibilità di ricostruire il saldo di conto corrente anche a mezzo di una CTU.
Oltre a ciò, il Tribunale ha accolto la domanda di nullità della fideiussione, ritenendo che le clausole 2 e 6 del contratto fossero la pedissequa riproduzione di quelle del modello ABI.
Essendo quindi nulla la deroga al termine entro cui agire ex art. 1957 c.c., la fideiussione sarebbe stata comunque inefficacie per decorrenza del termine di decadenza.
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In accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da una società e dai fideiussori, con il patrocinio dell’ Avv. Alessio Orsini, il Tribunale di Velletri ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo di € 119.268,15 emesso sulla scorta di un finanziamento e di un conto corrente.
In particolare, gli opponenti hanno eccepito la mancata partecipazione della Banca all’incontro di mediazione, non essendo a tal fine sufficiente una mera procura autenticata dal proprio difensore che, quindi, poteva ritenersi dotato dei poteri di rappresentanza processuale e non sostanziale.
Quale conseguenza dell’improcedibilità, il Tribunale ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo.
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Il Giudice dell’ Esecuzione del Tribunale di Imperia con provvedimento del 01.12.2022 in accoglimento dell’opposizione spiegata con il patrocinio dell’ Avv. Alessio Orsini ha disposto la sospensione della procedura esecutiva immobiliare.
In particolare, a fondamento dell’opposizione, è stata dedotta la carenza di prova in ordine all’inclusione degli specifici crediti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione.
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Con decisione del 28.11.2022, il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento dell’opposizione spiegata dalla società correntista e dai fideiussori, tutti patrocinati dall’ Avv. Alessio Orsini, ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato di pagare € 73.476,34 ed ha ricalcolato un saldo creditore in favore della correntista di € 42.348,61.
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Con decisione del 08.11.2022, il Tribunale di Rovigo, in accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla società mutuataria e dal fideiussore, tutti patrocinati dall’ Avv. Alessio Orsini, ha revocato integralmente il decreto ingiuntivo con cui era stato intimato di pagare € 278.782,18.
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