Con sentenza del 24/03/2022 il Tribunale di Firenze ha accolto la revoca del decreto ingiuntivo per assenza della prova in capo alla società opposta dell’onere della prova di essere titolare del diritto reclamato, “non avendo fornito adeguata dimostrazione documentale della propria titolarità in ordine alla pretesa fatto oggetto dell’opposta ingiunzione”.
Fideiussione ominibus di € 450.000,00 dichiarata nulla dal Tribunale di Venezia - Decreto Ingiuntivo totalmente revocato
Una prima sentenza del Tribunale di Padova del 07/03/2022 che ha accolto l’opposizione ad un atto di precetto di € 251.500,20 - SCARICA LA PRIMA SENTENZA
Una seconda sentenza del Tribunale di Padova emessa lo stesso giorno (07/03/2022) che ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo di € 723.764,48 - SCARICA LA SECONDA SENTENZA
Sentenza tribunale di Modena del 13.01.2022 che revoca un decreto ingiuntivo di € 88.000,00 (con condanna della società a pagare alla banca solo € 1.955,10, cioè la differenza tra la somma ingiunta e quella ingiustamente applicata per gli interessi e spese non dovuti).
Ordinanza del Tribunale di Teramo che in data 10/01/2022 ha disposto la sospensione del procedimento esecutivo immobiliare e delle operazioni di vendita.
Con decisione del 07.01.2022 il Tribunale di Padova ha respinto la domanda di una società di cartolarizzazione volta ad ottenere la declaratoria di simulazione assoluta del Fondo Patrimoniale costituito da due coniugi, assistiti dall’Avv. Alessio Orsini, uno dei quali si era reso fideiussore della Banca cedente.
Il Tribunale ha dapprima rilevato che la costituzione del fondo patrimoniale dopo 25 anni di matrimonio non potesse valere, di per sé, a dimostrare la simulazione assoluta del fondo, tanto più che incombeva in capo all’attrice dedurre in ordine alla composizione del nucleo famigliare, ivi compresa la presenza dei figli, la loro età e se convivessero o meno con i genitori.
Nemmeno è stata ritenuta decisiva la clausola contenuta nel Fondo, con cui si prevede che non sia necessaria l’autorizzazione del giudice per l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia, o altri vincoli sui beni anche in presenza di figli minori.
Il Giudice ha altresì valorizzato le prove offerte dai convenuti in ordine al regolare pagamento del mutuo da parte della società debitrice principale sino ad una certa data successiva al Fondo, nonché l’ampia garanzia patrimoniale costituita da una ipoteca volontaria.
Con Sentenza del 22.12.2021 il Tribunale di Firenze ha ritenuto che la pubblicazione dell'avviso di cessione del credito sulla Gazzetta Ufficiale non assolve in re ipsia la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
La Corte D’Appello di Bologna in applicazione dei consolidati principi vigenti in ordine al corretto riparto dell’onere probatorio, a riforma integrale della Sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Reggio Emilia, ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo di € 186.752,58.
Il Tribunale di primo grado, infatti, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva del tutto ignorato le risultanze documentali ed aveva ingiustamente ribaltato l’onere probatorio asserendo che gli opponenti avrebbero dovuto dedurre e provare l’andamento del rapporto di conto corrente.
La Corte, richiamato invece il consolidato orientamento di Legittimità, ha ricordato che la Banca ingiungente, quale attore in senso sostanziale, avrebbe avuto l’onere nel corso del giudizio di opposizione a d.i., di documentare l’intero andamento del rapporto, ma nel caso di specie, “la banca non ha mai prodotto in giudizio gli estratti del conto corrente azionato con il decreto ingiuntivo essendosi limitata a produrre dei saldaconti oltre all'estratto del libro giornale contenente le partite in sofferenza e una lista movimenti da gennaio ad aprile 2014 nonostante la sottoscrizione del contratto risalisse al luglio 2011”, con la conseguenza che, “Tale documentazione era senz'altro idonea ad ottenere il decreto ingiuntivo ma non poteva ritenersi atta a provare il credito nella fase successiva dell'opposizione”.
Ed ancora, “la Banca avrebbe dovuto produrre la documentazione integrale del rapporto stesso fin dalla sua origine, non solo gli estratti conto, ma anche i contratti originari, cosa che non è avvenuta”.