Il caso di specie è molto interessante poiché, a fronte della richiesta di archiviazione da parte del PM, il GIP ha ritenuto che le indagini espletate non fossero complete ed ha quindi disposto la nuova escussione del CTU e soprattutto la verifica degli elementi configuranti la c.d. usura soggettiva o a quella in “concreto”.
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In sede di valutazione della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ad un decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale ha ritenuto che la domanda della Banca non potesse trovare accoglimento poiché “il calcolo della banca parte da un saldo di “- 1.240.831,82 euro” al 30/06/2008 che, rispetto ad un rapporto sorto nel 2004, non è noto/documentato come si sia formato”.
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Il Tribunale di Padova in composizione Collegiale, riformando l'ordinanza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva di due mutui sulla scorta dei quali venne notificato dapprima un atto di precetto ed in seguito quello di pignoramento in quanto "alla data di sottoscrizione del contratto non vi fu alcuna erogazione, essendo questa avvenuta solo al positivo riscontro dell'avveramento delle circostanze indicate nel contratto medesimo, con l'ulteriore conseguenza che il contratto deve ritenersi essere sottoposto a condizione sospensiva".
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Nel caso in commento venne spiegata, da altro difensore, opposizione all’esecuzione che venne respinta. Per la prima volta, nel ricorso per reclamo, venne eccepita l’inidoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo poiché non avente le caratteristiche previste dall’art. 474 c.p.c. Il Collegio ha preliminarmente osservato come tale questione potesse essere rilevata anche d'ufficio.
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Nel caso in commento venne spiegata, da altro difensore, opposizione all’esecuzione che venne respinta. Per la prima volta, nel ricorso per reclamo, venne eccepita l’inidoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo poiché non avente le caratteristiche previste dall’art. 474 c.p.c. Il Collegio ha preliminarmente osservato come tale questione potesse essere rilevata anche d'ufficio.
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Il caso in commento concerne l’esame di un ricorso in opposizione all’esecuzione ex art. 615 II° co. c.p.c., ove il GE ha osservato come il mutuo non potesse essere ritenuto idoneo titolo esecutivo in quanto posticipava ad un momento futuro ed incerto l’erogazione delle somme.
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Il Tribunale, nel caso esaminato, è stato chiamato ad esprimersi in ordine alla richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva di un mutuo fondiario, nell’ambito di una opposizione ex art. 615 I° co. c.p.c.. Constatata l'esistenza del "fumus" e del "periculum", ha ritenuto sussistenti i "gravi motivi" richiesti dall'art. 615, c. 1, cpc per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo a base del precetto opposto.
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Con la Sentenza in commento il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato nulle una fideiussione omnibus ed una fideiussione specifica rilasciate da un privato e da una società in favore della fallita Ascoli Calcio 1898 S.p.A. ed ha revocato un decreto ingiuntivo del valore di € 286.789,73
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La procedura adottata desta particolare interesse non solo per i valori oggetto di definizione, di € 129.473.347,20, ma anche perché 5 Banche su 19 non hanno prestato il proprio consenso all’accordo di ristrutturazione, ma nonostante ciò, a quelle dissenzienti gli effetti sono stati estesi ex art. 182 septies l.f..
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Illegittimità di c.m.s., c.d.f., valute e spese non pattuite o generiche – non debenza di competenze provenienti dal conto anticipi non disciplinate contrattualmente . Da un saldo negativo di – € 466.936,49 il correntista si è trovato creditore all’esito del giudizio di appello.
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Il Tribunale di Padova, rilevando che il certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto dalla banca a corredo dell'azione monitoria "non ha sicuramente alcuna efficacia probatoria nella causa di merito" ha ritenuto l'assoluta assenza della prova della formazione del credito ed ha pertanto sospeso integralmente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
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