Il Tribunale di Catania ha ritenuto fondata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la sussistenza dei gravi motivi per concedere detta sospensione è data dal fatto che la banca non ha depositato i contratti relativi ai conti di finanziamento estero e che quindi, non è stata data la possibilità di determinare i tassi applicati e le relative condizioni.
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In questa sentenza del Tribunale di Vicenza si esamina l’ennesimo caso in cui una Banca, pur sapendo di non avere titolo per richiedere alcunché, procede giudizialmente nei confronti della correntista e dei relativi fideiussori. In particolare, il Decreto Ingiuntivo venne emesso nel 2012 per l’importo di € 132.891,30, derivante dall’asserito saldo di conto corrente. Nel corso dell’istruttoria, la CTU ricalcolava saldi a credito del correntista, a partire da € 74.415,02, nell’ipotesi più favorevole alla Banca, fino a € 180.886,28, nell’ipotesi più favorevole al correntista.
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L’ordinanza in commento risulta essere molto interessante poiché ribadisce come traditio fittizie della disponibilità giuridica, attuate magari mediante l’asserita costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, non siano idonee a trasmettere la disponibilità giuridica della res. Il caso di specie concerne una opposizione all’esecuzione ex art. 615 I° co., ovvero, una opposizione a precetto ove la Banca ha notificato atto di precetto su 3 mutui fondiari.
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La Sentenza in questione riveste particolare interesse poiché esamina la ratio dell'art. 20 l. 44/99 in tema di sospensione dell'esecuzione ex art. 20 della legge 44/99 rilasciata dal PM. In particolare, è stato rilevato come il provvedimento emesso nei confronti della società di capitali sia da estendersi anche in favore del fideiussore.
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Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso per decreto ingiuntivo spiegato al fine di richiedere i contratti originari del rapporto di conto corrente. Nel caso di specie, la Banca aveva diffidato la correntista al pagamento del saldo di conto corrente, sennonché, aveva sempre omesso di rilasciare la documentazione relativa al rapporto.
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Di particolare interesse è il quesito inerente l’usura, difatti il GI chiede che si tengano in debita considerazione gli interessi moratori, con le “commissioni” e le “spese”, nonché le “provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore della banca”, stabilendo, quale conseguenza del superamento, l’azzeramento degli interessi
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Il caso trattato riveste particolare interesse sotto diversi aspetti, tra i quali l'onere probatorio. Il Tribunale, infatti, ha ribadito che non può ritenersi provato l'importo del credito nascente dal contratto di conto corrente in mancanza di tutti gli estratti conto dall'inizio alla fine del rapporto e che tale principio è ormai pacifico per la giurisprudenza della Suprema Corte, che lo ha ribadito in numerose occasioni.
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In sede di opposizione a decreto ingiuntivo veniva eccepita la indeterminatezza della c.m.s. ed il Tribunale, nell’ordinanza in commento, ha rilevato come “dall’esame del contratto di apertura di conto corrente non si evince, effettivamente, quale fosse la concordata base di calcolo per l’applicazione di tale commissione”. Pertanto il Tribunale ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
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Il caso in questione è inerente l’opposizione all’esecuzione, spiegata ex art. 615 II° co. c.p.c., con cui si è eccepito, in via preliminare, l’inidoneità del mutuo a valere quale titolo esecutivo. Nel merito, è stata dedotta l’usurarietà delle condizioni economiche, nonché l’indeterminatezza e l’illegittimità della c.d. clausola “floor” che, nel caso di specie, venne parificata al tasso corrispettivo, vanificando quindi ogni effettiva possibilità di vantaggio per il mutuatario che aveva sottoscritto il mutuo a tasso variabile.
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