Tribunale di Udine Sentenza del 14.06.2022 - Usura sul contratto di mutuo con il costo del confidi – Azzeramento interessi ex art. 1815 II° co. c.c. – Art. 40 II° co. TUB norma inderogabile

Tribunale di Udine Sentenza del 14.06.2022 - Usura sul contratto di mutuo con il costo del confidi – Azzeramento interessi ex art. 1815 II° co. c.c. – Art. 40 II° co. TUB norma inderogabile

La Banca confessa l’usura e il Tribunale dichiara l’inefficacia del precetto e l’illegittima revoca di due contratti di mutu

Il Tribunale di Udine, con Sentenza del 13.06.2022, ha accolto l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 I° co. c.p.c. spiegata da una società mutuataria - assistita dall’ Avv. Alessio Orsini - contro l’istituto che le aveva concesso due mutui ipotecari.

In particolare, è stata accertata l’usura contrattuale dei tassi nominali applicati ad un contratto di mutuo, dopo che la banca opposta ha aderito all’eccezione di pattuizione usuraria degli interessi.

Nel caso di specie, è stato decisivo il costo sostenuto per il confidi, ossia per il consorzio di garanzia che la Banca aveva richiesto in sede di erogazione del mutuo e la cui incidenza andava computata come costo del credito ai fini antiusura.

In ragione del superamento del tasso soglia, è sorto in capo ai mutuatari un diritto restitutorio pari a tutti gli interessi corrisposti, ai sensi dell’art. 1815 II° co. c.c.

Poiché gli interessi pagati dalla mutuataria erano superiori rispetto alle rate scadute, il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la risoluzione del mutuo.

Medesimo risultato anche per il secondo mutuo, in quanto le maggiori somme corrisposte per il primo mutuo, hanno determinato un forte ridimensionamento delle rate scadute, tanto da non ritenere verificata l’ipotesi di inadempimento prevista dall’art. 40 II° co. del TUB, che è norma inderogabile.

Pertanto, in accoglimento dell’opposizione, il Tribunale ha dichiarato che la Banca non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata per il primo mutuo, mentre, per il secondo mutuo, il diritto di agire viene limitato alla sola somma di € 2.273,10, a titolo di rate scadute e non pagate, ritenendo illegittima anche in questo caso la risoluzione del mutuo.

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