Tribunale di Ferrara Sentenza 02.07.2020 – Inidoneità mutuo a costituire titolo esecutivo – Insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata

Con la Sentenza in commento, emessa all’esito di un giudizio introdotto ex art. 616 c.p.c., il Tribunale di Ferrara, rilevando l’inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., dichiara non sussistere il diritto della Banca a procedere con l’esecuzione forzata.

Il pronunciamento riveste notevole importanza poiché l’opponente ha contestato la circostanza dedotta dalla Banca di aver costituito la somma mutuata in un deposito cauzionale infruttifero, motivo per cui al momento del rogito non si era verificata alcuna traditio, nemmeno sottoforma di messa a disposizione giuridica di una somma.

In particolare, il Tribunale ha rilevato come “non è possibile ritenere provata, attesa la contestazione dell’opponente, la costituzione, per accordo della banca e della società o comunque su disposizione di quest’ultima, del deposito cauzionale infruttifero, che nella ricostruzione della convenuta sarebbe stato costituito proprio con il denaro ricevuto dalla società a titolo di mutuo”.

Quanto poi alla valenza della quietanza di ricezione contenuta nel contratto di mutuo, ha osservato come “si deve ritenere che la quietanza contenuta nell’atto notarile abbia ad oggetto un fatto non corrispondente alla verità processuale e che l’importo sia stato dunque messo a disposizione della mutuataria solo dopo la sottoscrizione del contratto di mutuo, il quale pertanto, come affermato dall’attrice, non può costituire valido titolo esecutivo”.

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