Con Ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023 la Corte di Cassazione, sezione civile, Presidente Scarano e Relatore Gorgoni, si è pronunciata sulla nullità dei tassi di interesse determinati sulla base dell’Euribor

L’ordinanza in questione ha ribaltato la sentenza della Corte di Appello che aveva “ritenuto genericamente enunciata la censura dell’allora appellante perché la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non implica la sussistenza di un’intesa vietata dall’art. 2 della L. 287/1990 e perché la (banca finaziatrice) non aveva partecipato ad un’intesa manipolativa della concorrenza”.

La Cassazione ha invece ritenuto che “nel caso di specie, il ricorrente aveva invocato la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing in quanto determinato per relationem, facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013”, pertanto “… detta decisione avrebbe dovuto considerarsi prova privilegiata…a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all’intesa illecita avesse o meno partecipato il Banco Bpm S.p.A., giacché raggiunta dal divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810); la Corte d’appello ha errato, dunque, nel ritenere genericamente enunciata la censura di violazione della normativa antitrust;””.

La qualità di prova privilegiata prescinde dal fatto che all’intesa illecita abbia o meno partecipato la banca finanziatrice, perché, oggetto del divieto di cui all’art. 2 della l. n. 287/1990, deve ritenersi qualunque contratto o negozio calcolato in base all’indice Euribor che fu manipolato da un cartello di banche tra il 29/09/2005 ed il 20/05/2008, come fu accertato dall’Autorità antitrust dell’U.E. con decisione del 04/12/2013.

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Cass. Civ. Sez. 3 n. 34889 del 13.12.2023 - F.pdf

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