opposizione a decreto ingiuntivo

Azione di ricalcolo del saldo di conto

Potrebbe accadere, soprattutto nei rapporti di conto corrente aperti anteriormente all’anno 2000, che la Banca abbia addebitato somme non dovute per plurime motivazioni.

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi venti anni ha profondamente mutato e progressivamente regolamentato i rapporti tra utenti bancari ed istituti di credito.

La prima svolta “epocale” si ebbe con l’entrata in vigore del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo del 01/09/1993 n. 385 e s.m.i., c.d. T.U.B.) che, disciplinando in maniera analitica la materia bancaria, tra le altre cose, da una parte, intese porre dei fondamentali principi di “trasparenza”, intesi a regolamentare soprattutto le modalità di forma, comunicazione e pubblicità delle condizioni da applicare nei i rapporti con i clienti, così come pose, dall’altra, particolari privilegi in favore della Banche.

Difatti, antecedentemente alla pubblicazione del T.U.B., i rapporti in questione erano regolati a livello generale dalle norme contenute nel codice civile e sull’operato delle Banche era difficile, se non impossibile, il più delle volte, effettuare verifiche o muovere contestazioni.

In particolare, nel T.U.B., al Titolo IV, denominato “TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI”, viene stabilito che nel caso di scarsa trasparenza, ovvero, di mancata puntuale indicazione del “tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, debbano essere applicati i tassi di interesse riferiti ad i BOT in luogo di quelli effettivamente applicati.

Contratti Nulli
Era prassi, che nei contratti antecedenti all’entrata in vigore del T.U.B., fosse apposto, solitamente all’art. 7 delle norme generali, un rinvio, per ciò che erano interessi, spese ed altri oneri, a quelle che erano le condizioni “sulla piazza”.

Tale rinvio, del tutto generico e senza riferimenti a condizioni determinate, nemmeno per relationem, rendeva l’oggetto del contratto del tutto indeterminato e quindi, nullo.

Pertanto, con l’entrata in vigore del T.U.B., all’art. 117, si stabilì che fossero “nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.

Già solo se si riscontrassero tali ipotesi di nullità, l’utente bancario avrebbe diritto, nel caso ad esempio in cui avesse intrattenuto un rapporto continuativo per diversi anni, senza contratto o sulla scorta di un contratto nullo per rinvio all’”uso piazza”, a chiedere la rettifica del saldo, sostituendo agli interessi, spese, commissioni ed oneri, indebitamente applicati, ovvero “ultralegali”, quelli previsti dal menzionato art. 117 T.U.B., oppure quelli legali.

È importante, quindi, quando la banca pretenda o richieda giudizialmente il pagamento dei saldi recati dalle proprie scritture contabili, verificare i rapporti, alla luce delle irregolarità descritte e di tutte le altre che potrebbero affliggere il rapporto.

Anatocismo
Per decenni le Banche adottarono la prassi, avallata anche dalla giurisprudenza, di capitalizzare gli interessi sugli interessi, con periodicità solitamente trimestrale, ponendo così in essere pratiche anatocistiche.

In buona sostanza, pur se l’art. 1283 vietava tale pratica, ovvero, l’applicazione degli interessi su precedenti interessi, la giurisprudenza sosteneva che tale prassi dovesse ritenersi consentita in favore delle banche, poiché facente riferimento ad un uso normativo.

Solo alla fine degli anni ’90, la Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze del 16/03/1999, n. 2374, del 30/03/1999, n. 3096 e del 17/04/1999, n. 3845, sancì la nullità della pratica anatocistica operata dalla Banche, “in quanto basata su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria”.

Tale orientamento, negli anni, si venne sempre più radicando, sino a quando la questione sulla nullità dell’anatocismo, “in ragione della cui particolare importanza”, venne rimessa all’esame delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, con Sentenza del 04 novembre 2004 n. 21095, non solo ebbe a riaffermare la nullità della pratica anatocistica, ma precisò anche che tale nullità dovesse valere anche per il passato.

Image

Hai dubbi sul rapporto
con la tua banca?

Contattami subito per ricevere assistenza professionale! 

logo

Sempre e solo dalla
TUA parte

Seguimi su: