Il Tribunale di Padova ha rilevato che, "con riguardo al deposito cauzionale infruttifero costituito in data 08/04/2002, successivo al rogito del 05/03/2002", possa "sostenersi di essere di fronte a somma fittiziamente erogata e, quindi, in mancanza di traditio della somma erogata". Prudenzialmente, quindi, ha ritenuto di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, ovvero del mutuo ipotecario.
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Il Tribunale di Ascoli Piceno con due ordinanze "gemelle" ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avendo "rilevato che il contratto di mutuo tra le parti non sembra idoneo a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica delle somme mutuate, poichè il momento dell'erogazione viene rinviato ad una data futura ed incerta e subordinata all'avveramento di determinate condizioni".
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La banca aveva intimato il pagamento di un'ingente somma, notificando atto di precetto fondato su un finanziamento fondiario in conto corrente. Il Tribunale ha statuito che detto finanziamento, seppur regolato in conto corrente, deve ritenersi rientrante nella "categoria qualificata come mutui con garanzia reale a tasso variabile".
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Nel caso di specie la Banca aveva notificato un decreto ingiuntivo di € 65.226,83, quale asserito saldo di conto corrente. A seguito di opposizione, la Banca ha preferito comporre bonariamente il giudizio, riconoscendo agli opponenti la somma di € 110.000,00. Si è passati quindi da una passività ad un credito, con un differenziale di oltre € 175.000,00.
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Il Tribunale di Ferrara, in composizione Collegiale, ha accolto il reclamo avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione ed ha sospeso il procedimento di esecuzione immobiliare, ritenendo il mutuo "condizionato" non idoneo a costituire titolo esecutivo.
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Ingiunto dalla Unicredit per oltre € 40.000,00, a seguito di CTU è risultato creditore della banca per una somma che oscilla tra gli € 31.000,00 ed oltre € 40.000,00 - Sospesa la provvisoria esecuzione e cancellata l'illegittima segnalazione a sofferenza con decreto emesso inaudita altera parte.
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Il Giudice, non ha concesso la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, ritenedo che anche alle Banche con sede nella Repubblica San Marino incombe l'onere di provare il credito, sebbene la legge in vigore a San Marino prevedesse l'esonero dell'istituto di credito da tali adempimenti.
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Il Tribunale di Treviso ha accolto l'eccezione d'incompetenza territoriale, con la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice incompetente per territorio, e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha ordinato la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie effettuate in forza di quest'ultimo.
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