- Tribunale di Ascoli Piceno ordinanza 12.02.2021 – Rigetto richiesta provvisoria esecuzione – Prestito al consumo

Il caso di specie tratta una questione di particolare rilievo per i consumatori che, abbiano effettuato un acquisto di prodotti in vendita presso un esercizio commerciale mediante, un finanziamento.

In particolare, si è contestato che, oltre allo specifico finanziamento per l’acquisto del prodotto, la società finanziaria abbia fatto accendere anche una carta revolving, senza però predeterminare in forma scritta le condizioni del credito.

Il Tribunale, ha quindi recepito le doglianze dell’opponente ed ha ritenuto di non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo in quanto, “considerato che il contratto posto a base del ricorso monitorio è riferito essenzialmente al prestito per l’acquisto di una lavatrice già onorato, mentre solo una clausola in calce, non specificamente sottoscritta, dà conto della mera possibilità che Agos concedesse un ulteriore finanziamento su carta di credito (le condizioni applicate al rapporto di finanziamento, anche ove effettivamente svoltosi, dovrebbero dunque essere vagliate con eventuale c.t.u. per il ricalcolo del saldo)”.

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