Corte d’Appello di Ancona Sentenza non def. 29.09.2023 – Nullità fideiussione consumatore – Nullità della deroga ai termini di decadenza ex art. 1957 c.c. – Anatocismo mancata indicazione del tasso effettivo creditore

La Corte d’Appello di Ancona, in accoglimento dell’appello spiegato con il patrocinio del’ Avv. Alessio Orsini, ha disposto la nullità della clausola di deroga del termine di decadenza dell’art. 1957 c.c.

Ha ritenuto, infatti, che tale clausola fosse da ritenersi vessatoria, come stabilito dal più recente indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, il che ha comportato, nel caso di specie, la decadenza della Banca dal diritto di agire nei confronti del fideiussore consumatore.

Nella medesima Sentenza, la Corte D’Appello ha ritenuto illegittimo l’anatocismo in quanto il contratto di conto corrente non ha previsto una differenziazione del tasso effettivo creditore rispetto al TAN.

In ossequio quindi al recente indirizzo di legittimità (Cass. 4321/2022), ha quindi disposto il ricalcolo del conto corrente al netto dell’illegittimo anatocismo.

 

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